Art. 4 · LEGGE 13 maggio 1966, n. 303

Art. 4

LEGGE 13 maggio 1966, n. 303

In vigore dal 26 mag 1966
Sono organi dell'Azienda: il presidente; il Consiglio di amministrazione. Presidente dell'Azienda e il Ministro per l'agricoltura e le foreste.
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