Art. 18 · LEGGE 13 maggio 1966, n. 303

Art. 18

LEGGE 13 maggio 1966, n. 303

In vigore dal 26 mag 1966
È data facoltà all'Azienda di avvalersi di prestazioni professionali di esperti nelle materie economiche, merceologiche e di tecnica commerciale. Lo schema tipo di disciplinare per tali rapporti è stabilito dal Consiglio di amministrazione ed approvato con decreto, adottato di concerto, dai Ministri per l'agricoltura e le foreste e per il tesoro.
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