Art. 2 · LEGGE 11 maggio 1966, n. 302

Art. 2

LEGGE 11 maggio 1966, n. 302

In vigore dal 10 giu 1966
Il terzo comma dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica sopra citato è sostituito dal seguente: "La denuncia di cui al precedente comma deve essere presentata entro sei mesi dall'impianto delle viti. Le denuncia degli impianti già esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto deve essere presentata per ogni vino la cui denominazione di origine "controllata" o "controllata e garantita" sia stata approvata, entro sei mesi dalla pubblicazione dei relativi decreti comprendenti i disciplinari di produzione". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 11 maggio 1966 SARAGAT MORO - RESTIVO - ANDREOTTI Visto, il Guardasigilli: REALE
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