Art. 35
TrattatoCapo V

Art. 35

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In vigore dal 10 lug 1966
1. Il primo bilancio delle Comunità è stabilito e adottato per l'esercizio che decorre dal 1 gennaio successivo all'entrata in vigore del presente Trattato. 2. Se il presente Trattato entra in vigore anteriormente al 1 luglio 1965, lo stato di previsione generale delle spese di amministrazione della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, che scade il 10 luglio, sarà prorogato sino al 31 dicembre dello stesso anno; i crediti aperti a titolo di detto stato di previsione saranno aumentati in proporzione, salvo decisione contraria del Consiglio che delibera a maggioranza qualificata. Se il presente Trattato entra in vigore dopo il 30 giugno 1965, il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, prenderà le decisioni appropriate per assicurare il regolare funzionamento delle Comunità ed adottare il più presto possibile il primo bilancio delle Comunità.
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