Art. 29
TrattatoCapo V

Art. 29

29 / 74
In vigore dal 10 lug 1966
Le competenze conferite al Consiglio dagli 6, 10, 12, 13, 24, 34 e 35 del presente Trattato e dagli articoli del Protocollo ad esso allegato sono esercitate secondo le norme stabilite dagli articoli 148, 149 e 150 del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea e 118, 119 e 120 del Trattato che istituisce la Comunità Europea dell'Energia Atomica.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1966-05-03;437#art-t-29