Trattato›Capo V
Art. 28
28 / 74In vigore dal 10 lug 1966
Le Comunità Europee godono, sul territorio degli Stati membri,
delle immunità e dei privilegi necessari all'assolvimento dei loro compiti, alle condizioni definite dal Protocollo allegato al presente Trattato. Le stesso vale per la Banca Europea per gli Investimenti Sono abrogati gli articoli 76 del Trattato che istituisce la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio 218 del Trattato che istituisce la Comunità Economie, Europea e 191 del Trattato che istituisce la Comuniti Europea dell'Energia Atomica, nonché i Protocolli su privilegi e immunità allegati ai Trattati che istituiscono tali Comunità, gli , quarto comma e 14 secondo comma, del Protocollo sullo statuto della Corte di Giustizia, allegato al Trattato che istituisce la Comunità - Europea del Carbone e dell'Acciaio, e le , paragrafo 1, secondo comma, del Protocollo sullo statuto della Banca Europea per gli Investimenti allegato al Trattato che istituisce la Comunita-Economica Europea.
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