Art. 27
TrattatoCapo V

Art. 27

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In vigore dal 10 lug 1966
1. Gli , primo comma, del Trattato che istituisce la Comunità Europea del Carbone e dello Acciaio, 139, primo comma, del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea e 109, primo comma, del Trattato che istituisce la Comunità Europea dell'Energia Atomica, sono abrogati e sostituiti dalle seguenti disposizioni: "L'Assemblea tiene una sessione annuale. Essa si riunisce di diritto il secondo martedi, del mese di marzo" 2. L', secondo comma, del Trattato che istituisce la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio è abrogato e sostituito dalle seguenti disposizioni: "L'Assemblea, cui sia presentata una mozione di sfiducia sull'operato dell'Alta autorità, non può pronunciarsi su tale mozione prima che siano trascorsi almeno tre giorni dal suo deposito e con scrutinio pubblico".
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