Trattato›Capo V
Art. 27
27 / 74In vigore dal 10 lug 1966
1. Gli , primo comma, del Trattato che istituisce la
Comunità Europea del Carbone e dello Acciaio, 139, primo comma, del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea e 109, primo comma, del Trattato che istituisce la Comunità Europea dell'Energia Atomica, sono abrogati e sostituiti dalle seguenti disposizioni:
"L'Assemblea tiene una sessione annuale. Essa si riunisce di
diritto il secondo martedi, del mese di marzo" 2. L', secondo comma, del Trattato che istituisce la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio è abrogato e sostituito dalle seguenti disposizioni:
"L'Assemblea, cui sia presentata una mozione di sfiducia
sull'operato dell'Alta autorità, non può pronunciarsi su tale mozione prima che siano trascorsi almeno tre giorni dal suo deposito e con scrutinio pubblico".
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1966-05-03;437#art-t-27