Art. 25
TrattatoCapo IV

Art. 25

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In vigore dal 10 lug 1966
Sino all'entrata in vigore dello statuto e del regime unici previsti dall' e della regolamentazione da adottare a norma dell' del Protocollo allegato al presente Trattato, ai funzionari e altri agenti assunti prima della data d'entrata in vigore del presente Trattato continuano ad essere applicate le disposizioni che erano applicabili sino ad allora. Ai funzionari e agli altri agenti assunti a decorrere dalla data d'entrata in vigore del presente Trattato sono applicabili, in attesa dello statuto e del regime unici previsti dall' e della regolamentazione da adottare in applicazione dell' del Protocollo allegato al presente Trattato, le disposizioni applicabili ai funzionari e agenti della Comunità Economica Europea e della Comunità Europea dell'Energia Atomica.
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