Trattato›Capo IV
Art. 25
25 / 74In vigore dal 10 lug 1966
Sino all'entrata in vigore dello statuto e del regime unici
previsti dall' e della regolamentazione da adottare a norma dell' del Protocollo allegato al presente Trattato, ai funzionari e altri agenti assunti prima della data d'entrata in vigore del presente Trattato continuano ad essere applicate le disposizioni che erano applicabili sino ad allora.
Ai funzionari e agli altri agenti assunti a decorrere dalla data
d'entrata in vigore del presente Trattato sono applicabili, in attesa dello statuto e del regime unici previsti dall' e della regolamentazione da adottare in applicazione dell' del Protocollo allegato al presente Trattato, le disposizioni applicabili ai funzionari e agenti della Comunità Economica Europea e della Comunità Europea dell'Energia Atomica.
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Prourn:nir:stato:legge:1966-05-03;437#art-t-25