Art. 24
TrattatoCapo IV

Art. 24

24 / 74
In vigore dal 10 lug 1966
1. Alla data dell'entrata in vigore del presente Trattato, i funzionari e gli altri agenti della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, della Comunità Economica Europea e della Comunità Europea dell'Energia Atomica diventano funzionari ed altri agenti delle Comunità Europee e fanno parte dell'amministrazione unica di tali Comunità. Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata su proposta della Commissione e previa consultazione delle altre istituzioni interessate, stabilisce lo statuto dei funzionari delle Comunità Europee e il regime applicabile agli altri agenti di tali Comunità. 2. Sono abrogati il paragrafo 7, terzo comma, della Convenzione sulle disposizioni transitorie allegata al Trattato che istituisce la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, l'articolo 212 del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea e l'articolo 186 del Trattato che istituisce la Comunità Europea della Energia Atomica.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1966-05-03;437#art-t-24