Art. 2
TrattatoCapo I

Art. 2

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In vigore dal 10 lug 1966
Il Consiglio è formato dai rappresentanti degli Stati membri. Ogni Governo vi delega uno dei suoi membri. La presidenza è esercitata a turno da ciascun membro del Consiglio per una durata di sei mesi, secondo ordine seguente degli Stati membri: Belgio, Germania, Francia, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi.
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