Art. 14
TrattatoCapo II

Art. 14

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In vigore dal 10 lug 1966
. Il presidente ed i tre vice-presidenti della Commissione sono designati tra i membri di questa per due anni, secondo la medesima procedura prevista per la nomina dei membri della Commissione. Il loro mandato può essere rinnovato. Salvo il caso di rinnovamento generale, la nomina è fatta dopo consultazione della Commissione. In caso di dimissioni o di decesso, il presidente e i vice-presidenti sono sostituiti per la restante durata del mandato alle condizioni fissate qui sopra.
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