Art. 13
TrattatoCapo II

Art. 13

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In vigore dal 10 lug 1966
Qualsiasi membro della Commissione che non risponda più alle condizioni necessarie all'esercizio delle sue funzioni o che abbia commesso una colpa grave, può essere dichiarato dimissionario dalla Corte di Giustizia, su istanza del Consiglio o della Commissione.
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