Art. 12
TrattatoCapo II

Art. 12

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In vigore dal 10 lug 1966
A parte i rinnovamenti regolari e i decessi, le funzioni dei membri della Commissione cessano individualmente per dimissioni volontarie o d'ufficio. L'interessato è sostituito per la restante durata del suo mandato. Il Consiglio, deliberando all'unanimità, può decidere che non vi è motivo di procedere ad una sostituzione. Salvo in caso di dimissioni d'ufficio, previste dallo , i membri della Commissione restano in carica fino a quando non siasi provveduto alla loro sostituzione.
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