Art. 1
TrattatoCapo I

Art. 1

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In vigore dal 10 lug 1966
Trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità Europee Sua Maestà il Re dei Belgi, Il Presidente della Repubblica Federale di Germania, Il Presidente della Repubblica Francese, Il Presidente della Repubblica italiana, Sua Altezza Reale il Granduca del Lussemburgo, Sua Maestà la Regina dei Paesi Bassi, Visto l'articolo 96 del Trattato che istituisce la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, Visto l'articolo 236 del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, Visto l'articolo 204 del Trattato che istituisce la Comunità Europea dell'Energia Atomica, Risoluti a progredire sulla via dell'unità europea, Decisi a procedere all'unificazione delle tre Comunità, Consapevoli del contributo costituito, per tale unificazione, dalla creazione di istituzioni comunitarie uniche, Hanno deciso di creare un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità Europee e a questo effetto hanno designato come plenipotenziari: Sua Maestà il Re dei Belgi, il sig. Paul-Henri Spaak, Vice-Primo Ministro e Ministro degli Affari Esteri; Il Presidente della Repubblica federale di Germania, il sig. Kurt Schmuecker, Ministro degli Affari Economici; Il Presidente della Repubblica francese, il sig. Maurice Couve de Murville, Ministro degli Affari Esteri; Il Presidente della Repubblica italiana, il sig. Amintore Fanfani, Ministro degli Affari Esteri; Sua Altezza Reale il Granduca del Lussemburgo, il sig. Pierre Werner, Presidente del Governo e Ministro degli Affari Esteri; Sua Maestà la Regina dei Paesi Bassi, il sig. J. M. A. H. Luns, Ministro degli Affari Esteri; i quali, dopo avere scambiato i loro pieni poteri, riconosciuti in buona e debita forma, hanno convenuto le disposizioni che seguono: È istituito un Consiglio delle Comunità Europee, appresso denominato il Consiglio. Tale Consiglio sostituisce il Consiglio speciale di Ministri della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, il Consiglio della Comunità Economica Europea e Il Consiglio della Comunità Europea dell'Energia Atomica. Il Consiglio esercita i poteri e le competenze devoluti a tali istituzioni alle condizioni previste nei Trattati che istituiscono, rispettivamente, la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, la Comunità Economica Europea e la Comunità Europea dell'Energia Atomica, nonché alle condizioni previste dal presente Trattato.
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