Art. 7
Allegato IICapo VII

Art. 7

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In vigore dal 10 lug 1966
Sono installati a Lussemburgo i servizi d'intervento finanziario della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio. Tali servizi comprendono la Direzione Generale del Credito e degli Investimenti nonché il servizio incaricato della riscossione delle imposizioni e gli annessi servizi di contabilità.
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