Allegato II›Capo VII
Art. 3
64 / 74In vigore dal 10 lug 1966
La Corte di Giustizia rimane installata a Lussemburgo.
Sono del pari installati a Lussemburgo gli organismi
giurisdizionali e quasi giurisdizionali, inclusi quelli competenti per l'applicazione delle regole di concorrenza, già esistenti o da creare a norma dei Trattati che istituiscono la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, la Comunità Economica Europea e la Comunità Europea dell'Energia Atomica, nonché a norma di Convenzioni concluse nell'ambito delle Comunità sia tra Stati membri, sia con paesi terzi.
Storico versioni
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Prourn:nir:stato:legge:1966-05-03;437#art-ai-3