Allegato II›Capo VII
Art. 11
72 / 74In vigore dal 10 lug 1966
Al fine di garantire il buon funzionamento della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, la Commissione è invitata a procedere in modo graduale e coordinato al trasferimento dei vari servizi, effettuando per ultimo il trasferimento dei servizi di gestione del mercato del Carbone e dell'Acciaio.
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Prourn:nir:stato:legge:1966-05-03;437#art-ai-11