Art. 10
Allegato IICapo VII

Art. 10

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In vigore dal 10 lug 1966
I Governi degli Stati membri sono disposti ad installare o a trasferire a Lussemburgo, purchè ne sia garantito il buon funzionamento, altri organismi e servizi comunitari, segnatamente nel settore finanziario. Essi invitano a tal fine la Commissione a presentare loro ogni anno una relazione sulla situazione esistente in merito all'installazione degli organismi e servizi comunitari e sulle possibilità di adottare nuove misure ai sensi della presente disposizione, avuto riguardo alle necessità di un buon funzionamento delle Comunità.
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