Allegato II›Capo VII
Art. 10
71 / 74In vigore dal 10 lug 1966
I Governi degli Stati membri sono disposti ad installare o a
trasferire a Lussemburgo, purchè ne sia garantito il buon funzionamento, altri organismi e servizi comunitari, segnatamente nel settore finanziario.
Essi invitano a tal fine la Commissione a presentare loro ogni anno
una relazione sulla situazione esistente in merito all'installazione degli organismi e servizi comunitari e sulle possibilità di adottare nuove misure ai sensi della presente disposizione, avuto riguardo alle necessità di un buon funzionamento delle Comunità.
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Prourn:nir:stato:legge:1966-05-03;437#art-ai-10