Allegato II›Capo VII
Art. 1
62 / 74In vigore dal 10 lug 1966
ALLEGATO II
Dichiarazione del Governo della Repubblica federale di Germania relativa all'applicazione a Berlino del Trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità Europee
nonché del Trattato che istituisce la Comunità Europea del
Carbone e dell'Acciaio.
Il Governo della Repubblica federale di Germania si riserva il
diritto di dichiarare, all'atto del deposito dei propri strumenti di ratifica, che il Trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità Europee, nonché il Trattato che istituisce la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio si applicano ugualmente al Land di Berlino.
Decisione dei rappresentanti dei Governi degli Stati membri relativa pilla installazione provvisoria di talune Istituzioni e di taluni servizi delle Comunità.
I rappresentanti dei Governi degli Stati membri;
Visto l' del Trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità Europee;
Considerando che, fatta salva l'applicazione degli articoli 77 del Trattato che istituisce la Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio, 216 del Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea, 189 del Trattato che istituisce la Comunità Europea dell'Energia Atomica, nonché dell', secondo comma, del Protocollo sullo statuto della Banca Europea per gli Investimenti, conviene, all'atto della istituzione di un Consiglio unico e di una Commissione unica delle Comunità Europee ed allo scopo di risolvere taluni problemi particolari del Granducato del Lussemburgo, fissare a Lussemburgo i luoghi provvisori di lavoro di talune Istituzioni e di taluni servizi;
Decidono:
Lussemburgo, Bruxelles e Strasburgo continuano ad essere i luoghi provvisori di lavoro delle Istituzioni delle Comunità.
Storico versioni
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