Ratifica ed esecuzione del Trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunita' europee e del Protocollo sui privilegi e le immunita', con Atto finale e Decisione dei rappresentanti dei Governi, firmati a Bruxelles l'8 aprile 1965.
Ratifica ed esecuzione del Trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunita' europee e del Protocollo sui privilegi e le immunita', con Atto finale e Decisione dei rappresentanti dei Governi, firmati a Bruxelles l'8 aprile 1965. 76 articoli · cerca o scorri l'indice gerarchico qui sotto.
FiltriTutti VigentiAbrogati
Solo con rubrica Indice dell’atto
76 articoli
Trattato
capo I Il Consiglio delle Comunità Europee
Art. 1 Trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità Europee Art. 2 Articolo 2 Il Consiglio è formato dai rappresentanti degli Stati membri. Ogni Governo vi d Art. 3 Articolo 3 Il Consiglio si riunisce su convocazione del suo presidente, per iniziativa di Art. 4 Articolo 4 Un Comitato composto dai Rappresentanti Permanenti degli Stati membri ha il com Art. 5 Articolo 5 Il Consiglio stabilisce il proprio regolamento interno. Art. 6 Articolo 6 Il Consiglio, deliberando a maggioranza qualificata, fissa gli stipendi, indenn Art. 7 Articolo 7 Sono abrogati gli articoli 27, 28 primo comma, 29 e 30 del Trattato che istitui Art. 8 Articolo 8 1. Le condizioni alle quali sono esercitate le competenze conferite al Consigli capo II La Commissione delle Comunità Europee
Art. 9 Articolo 9 È istituita una Commissione delle Comunità Europee, appresso denominata la Comm Art. 10 Articolo 10 1. La Commissione è composta di nove membri, scelti in base alla loro competen Art. 11 Articolo 11 I membri della Commissione sono nominati di comune accordo dai Governi degli S Art. 12 Articolo 12 A parte i rinnovamenti regolari e i decessi, le funzioni dei membri della Comm Art. 13 Articolo 13 Qualsiasi membro della Commissione che non risponda più alle condizioni necess Art. 14 Articolo 14. Il presidente ed i tre vice-presidenti della Commissione sono designati tra i Art. 15 Articolo 15 Il Consiglio e la Commissione procedono a reciproche consultazioni e definisco Art. 16 Articolo 16 La Commissione stabilisce il proprio regolamento interno allo scopo di assicur Art. 17 Articolo 17 Le deliberazioni della Commissione sono prese a maggioranza del numero dei suo Art. 18 Articolo 18 La Commissione pubblica ogni anno, almeno un mese prima dell'apertura della se Art. 19 Articolo 19 Sono abrogati gli articoli da 156 e 163 del Trattato che istituisce la Comunit capo III Disposizioni finanziarie
Art. 20 Articolo 20 1. Le spese d'amministrazione della Comunità Europea del Carbone e dell'Acciai Art. 21 Articolo 21 L'Articolo 78 del Trattato che istituisce la Comunità Europea del Carbone e de Art. 22 Articolo 22 È istituita una Commissione di controllo delle Comunità Europee. Questa Commis Art. 23 Articolo 23 L'articolo 6 della Convenzione relativa a talune istituzioni comuni alle Comun capo IV Funzionari ed altri agenti delle Comunità Europee
Art. 24 Articolo 24 1. Alla data dell'entrata in vigore del presente Trattato, i funzionari e gli Art. 25 Articolo 25 Sino all'entrata in vigore dello statuto e del regime unici previsti dall'arti Art. 26 Articolo 26 L'articolo 40, secondo comma, del Trattato che istituisce la Comunità Europea capo V Disposizioni generali e finali
Art. 27 Articolo 27 1. Gli articoli 22, primo comma, del Trattato che istituisce la Comunità Europ Art. 28 Articolo 28 Le Comunità Europee godono, sul territorio degli Stati membri, delle immunità Art. 29 Articolo 29 Le competenze conferite al Consiglio dagli articoli 5 6, 10, 12, 13, 24, 34 e Art. 30 Articolo 30 Le disposizioni dei Trattati che istituiscono la Comunità Economica Europea e Art. 31 Articolo 31 Il Consiglio entra in funzione alla data dell'entrata in vigore del presente T Art. 32 Articolo 32 1. Fino alla data dell'entrata in vigore del Trattato che istituisce una Comun Art. 33 Articolo 33 Il mandato dei membri della Commissione menzionata all'articolo 32 scade alla Art. 34 Articolo 34 Il Consiglio, deliberando all'unanimità, fissa il regime pecuniario dei membri Art. 35 Articolo 35 1. Il primo bilancio delle Comunità è stabilito e adottato per l'esercizio che Art. 36 Articolo 36 Il presidente e i membri della Commissione di controllo della Comunità Economi Art. 37 Articolo 37 Salva restando l'applicazione degli articoli 77 del Trattato che istituisce la Art. 38 Articolo 38 Il presente Trattato sarà ratificato dalle Alte Parti Contraenti conformemente Art. 39 Articolo 39 Il presente Trattato, redatto in unico esemplare, in lingua francese, in lingu Protocollo
capo I Beni, fondi, averi e operazioni delle Comunità Europee
Art. 1 Protocollo sul privilegi e sulle immunità delle Comunità Europee LE ALTE PARTI CONTRAENTI, Art. 2 Articolo 2 Gli archivi delle Comunità sono inviolabili. Art. 3 Articolo 3 Le Comunità, i loro averi, entrate ed altri beni sono esenti da qualsiasi impos Art. 4 Articolo 4 Le Comunità sono esenti da ogni dazio doganale, divieto e restrizione all'impor Art. 5 Articolo 5 La Comunità Europea del Carbone e dell'Acciaio può tenere divise qualsiasi e av capo II Comunicazioni e lasciapassare
Art. 6 Articolo 6 Le istituzioni delle Comunità beneficiano, nel territorio di ciascuno Stato mem Art. 7 Articolo 7 1. I presidenti delle istituzioni delle Comunità possono rilasciare ai membri e capo III Membri dell'Assemblea
Art. 8 Articolo 8 Nessuna restrizione di ordine amministrativo o di altro genere è apportata alla Art. 9 Articolo 9 I membri dell'Assemblea non possono essere ricercati, detenuti o perseguiti a m Art. 10 Articolo 10 Per la durata delle sessioni dell'Assemblea, i membri di essa beneficiano: a) capo IV Rappresentanti degli Stati membri che partecipano ai lavori delle istituzioni delle Comunità Europee
Art. 11 Articolo 11 I rappresentanti degli Stati membri che partecipano ai lavori delle istituzion capo V Funzionari e agenti delle Comunità Europee
Art. 12 Articolo 12 Sul territorio di ciascuno Stato membro e qualunque sia la loro cittadinanza, Art. 13 Articolo 13 Alle condizioni e secondo la procedura stabilite dal Consiglio, che delibera s Art. 14 Articolo 14 Ai fini dell'applicazione delle imposte sul reddito e sul patrimonio, dei diri Art. 15 Articolo 15 Il Consiglio, deliberando all'unanimità su proposta della Commissione, stabili Art. 16 Articolo 16 Il Consiglio, deliberando su proposta della Commissione e previa consultazione capo VI Privilegi e immunità delle missioni di Stati terzi accreditate presso le Comunità Europee
Art. 17 Articolo 17 Lo Stato membro, sul cui territorio è situata la sede della Comunità, riconosc capo VII Disposizioni generali
Art. 18 Articolo 18 I privilegi, le immunità e le agevolazioni sono concesse ai funzionari e agli Art. 19 Articolo 19 Ai fini dell'applicazione del presente Protocollo, le Istituzioni delle Comuni Art. 20 Articolo 20 Gli articoli da 12 a 15 inclusi e l'articolo 18 sono applicabili ai membri del Art. 21 Articolo 21 Gli articoli da 12 a 15 inclusi e l'articolo 18 sono applicabili ai giudici, a Art. 22 Articolo 22 Il presente Protocollo si applica anche alla Banca Europea per gli Investiment Allegato II
capo VII Disposizioni generali
Art. 1 ALLEGATO II Dichiarazione del Governo della Repubblica federale di Germania relativa all'a Art. 2 Articolo 2 Nei mesi di aprile, di giugno e di ottobre il Consiglio tiene le proprie sessio Art. 3 Articolo 3 La Corte di Giustizia rimane installata a Lussemburgo. Sono del pari installati Art. 4 Articolo 4 Il Segretario Generale del Parlamento Europeo ed i relativi servizi rimangono i Art. 5 Articolo 5 La Banca Europea per gli Investimenti è installata a Lussemburgo ove si riunisc Art. 6 Articolo 6 Il Comitato Monetario si riunisce a Lussemburgo ed a Bruxelles. Art. 7 Articolo 7 Sono installati a Lussemburgo i servizi d'intervento finanziario della Comunità Art. 8 Articolo 8 È installato a Lussemburgo un Ufficio delle Pubblicazioni ufficiali delle Comun Art. 9 Articolo 9 Sono inoltre installati a Lussemburgo i seguenti servizi della Commissione: a) Art. 10 Articolo 10 I Governi degli Stati membri sono disposti ad installare o a trasferire a Luss Art. 11 Articolo 11 Al fine di garantire il buon funzionamento della Comunità Europea del Carbone Art. 12 Articolo 12 Fatte salve le precedenti disposizioni, la presente decisione non reca pregiud Art. 13 Articolo 13 La presente decisione entrerà in vigore alla data dell'entrata in vigore del T Ethicamente SRL — P. IVA 04156320360