Art. 77
LEGGE 23 aprile 1966, n. 218
In vigore dal 11 mag 1966
Alle spese di cui ai capitoli nn. 3501, 3502, 3503, 3504, 3505, 3506 e 4501 dello stato di previsione del Ministero della difesa si applicano, per l'anno finanziario 1966, le disposizioni contenute nel secondo e nel terzo comma dell' del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.
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