Art. 74 · LEGGE 23 aprile 1966, n. 218

Art. 74

LEGGE 23 aprile 1966, n. 218

In vigore dal 11 mag 1966
Alle spese di cui al capitolo n. 296 dello stato di previsione della spesa dell'Azienda di Stato per i servizi telefonici, si applicano, per l'anno finanziario 1966, le disposizioni contenute nel secondo e nel terzo comma dell' del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440.
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