Art. 68 · LEGGE 23 aprile 1966, n. 218

Art. 68

LEGGE 23 aprile 1966, n. 218

In vigore dal 11 mag 1966
L'Amministrazione delle poste e dei telegrafi è autorizzata ad accertare e riscuotere le entrate ed a pagare le spese relative all'anno finanziario 1966, ai termini del regio decreto-legge 23 aprile 1925, n. 520, convertito nella legge 21 marzo 19126, n. 597, in conformità degli stati di previsione annessi a quello della spesa del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni (Appendice n. 1).
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