Art. 60 · LEGGE 23 aprile 1966, n. 218

Art. 60

LEGGE 23 aprile 1966, n. 218

In vigore dal 11 mag 1966
È approvato il bilancio dell'Azienda nazionale autonomia delle strade per l'anno finanziario 1966, annesso allo stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici (Appendice n. 1). Il Ministro per il tesoro è autorizzato a ripartire, con propri decreti, fra i capitoli dello stato di previsione della spesa della predetta Azienda, per l'anno finanziario 1966, concernenti gli oneri di carattere generale i fondi inscritti ai capitoli n. 243 e 244 del detto stato di previsione. Gli eventuali prelevamenti dal fondo di riserva per impreviste e maggiori spese di personale e di carattere generale, nonchè le competenti iscrizioni ai capitoli del bilancio dell'Azienda predetta delle somme prelevate, saranno disposti con decreti del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per i lavori pubblici di concerto con quello per il tesoro. Tali decreti verranno comunicati al Parlamento unitamente al conto consuntivo dell'Azienda stessa.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1966-04-23;218#art-60