Art. 45 · LEGGE 23 aprile 1966, n. 218

Art. 45

LEGGE 23 aprile 1966, n. 218

In vigore dal 11 mag 1966
Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione, secondo le leggi in vigore, delle entrate del Fondo per il culto, nonchè il pagamento delle spese, relative all'anno finanziario 1966, in conformità degli stati di previsione annessi a quello della spesa del Ministero dell'interno (Appendice n. 1). Per gli effetti di cui all' del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contanilità generale dello Stato, sono considerate "Spese obbligatorie e d'ordine" del bilancio del Fondo per il culto, quelle descritte nello elenco n. 1 annesso al bilancio predetto.
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