Art. 34 · LEGGE 23 aprile 1966, n. 218

Art. 34

LEGGE 23 aprile 1966, n. 218

In vigore dal 11 mag 1966
Il contributo dello Stato a favore dell'Istituto agronomico per l'oltremare, di cui all' della legge 26 ottobre 1962, n. 1612, è determinato, per l'anno finanziario 1966, in lire 107.200.000.
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