Art. 33
LEGGE 23 aprile 1966, n. 218
In vigore dal 11 mag 1966
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro per gli affari esteri, le variazioni compensative che si rendessero necessarie tra i capitoli n. 1143 e n. 2303, concernenti gli assegni di sede al personale in servizio all'estero.
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