Art. 31 · LEGGE 23 aprile 1966, n. 218

Art. 31

LEGGE 23 aprile 1966, n. 218

In vigore dal 11 mag 1966
Le entrate e le spese degli Archivi notarili per l'anno finanziario 1966 sono stabilite in conformità degli stati di previsione annessi a quello della spesa del Ministero di grazia e giustizia (Appendice n. 1).
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