Art. 2 · LEGGE 23 aprile 1966, n. 218

Art. 2

LEGGE 23 aprile 1966, n. 218

In vigore dal 11 mag 1966
È approvato in lire 8.013.057.149.911 il totale generale della spesa dello Stato per l'anno finanziario 1966.
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