Art. 101 · LEGGE 23 aprile 1966, n. 218

Art. 101

LEGGE 23 aprile 1966, n. 218

In vigore dal 11 mag 1966
Il contributo dello Stato all'istituto nazionale della previdenza sociale per la gestione del "sussidi straordinari di disoccupazione", previsto dall'articolo 43 della legge 29 aprile 1949, n. 264, è stabilito, per l'anno finanziario 1966, in lire 100.000.000.
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