Art. 101
LEGGE 23 aprile 1966, n. 218
In vigore dal 11 mag 1966
Il contributo dello Stato all'istituto nazionale della previdenza sociale per la gestione del "sussidi straordinari di disoccupazione", previsto dall'articolo 43 della legge 29 aprile 1949, n. 264, è stabilito, per l'anno finanziario 1966, in lire 100.000.000.
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