Art. 6
LEGGE 4 febbraio 1966, n. 51
In vigore dal 28 giu 1990
L'onere derivante allo Stato dall'applicazione della presente legge farà carico sul capitolo 1141 dello stato di previsione della spesa del Ministero della sanità per l'anno 1965 e sui corrispondenti capitoli per gli esercizi successivi.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 4 febbraio 1966
SARAGAT
MORO - MARIOTTI - COLOMBO - TAVIANI
Visto, il Guardasigilli: REALE
Storico versioni
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