Art. 5
LEGGE 4 febbraio 1966, n. 51
In vigore dal 28 giu 1990
È abrogata la legge 30 luglio 1959, n. 695.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1966-02-04;51#art-5