Art. 2
LEGGE 4 febbraio 1966, n. 51
In vigore dal 28 giu 1990
Il Ministero della sanità provvede a sue spese all'acquisto e alla distribuzione del vaccino alle province, secondo le proposte dei medici provinciali.
I comuni provvedono alla istituzione dei servizi di vaccinazione gratuita nell'ambito del loro territorio.
La spesa relativa è per un terzo a carico della provincia e per due terzi a carico dei comuni, in ragione della popolazione di ciascuno di essi, in base a riparto fatto dalla provincia e approvato dal medico provinciale.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Prourn:nir:stato:legge:1966-02-04;51#art-2