Art. 2 · LEGGE 30 dicembre 1965, n. 1464

Art. 2

LEGGE 30 dicembre 1965, n. 1464

In vigore dal 12 gen 1966
La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 30 dicembre 1965 SARAGAT MORO - MANCINI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALE
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