Art. 3

Art. 3

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In vigore dal 10 feb 1966
All'onere di lire 1.400.000 derivante dalla attuazione della presente legge si provvede: per lire 400.000 mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 580 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro, per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1964; e per lire i milione mediante riduzione del fondo speciale, di parte corrente, dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1965 destinato a sopperire, agli oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 20 dicembre 1965 SARAGAT MORO - FANFANI - TREMELLONI - COLOMBO - FERRARI AGGRADI - LAMI STARNUTI - MATTARELLA Visto, il Guardasigilli: REALE
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