Art. 5 · LEGGE 20 dicembre 1965, n. 1435

Art. 5

LEGGE 20 dicembre 1965, n. 1435

In vigore dal 19 gen 1966
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno 1965 viene fatto fronte, per lire 50 milioni, mediante riduzione dello stanziamento del capitolo n. 2545 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno e, rispettivamente, per lire 6.700.000 e lire 8.500.000 mediante riduzione degli stanziamenti dei capitoli n. 1091 e n. 1143 dello stato di previsione della spesa del Ministero del turismo e dello spettacolo per l'anno finanziario suddetto. All'onere relativo all'anno finanziario 1966, valutato in complessive lire 196.600.000, si provvede mediante riduzione del fondo speciale di cui al capitolo n. 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso anno. Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 20 dicembre 1965 SARAGAT MORO - COLOMBO - CORONA Visto, il Guardasigilli: REALE
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