Art. 1 · LEGGE 20 dicembre 1965, n. 1435

Art. 1

LEGGE 20 dicembre 1965, n. 1435

In vigore dal 19 gen 1966
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Le persone estranee all'Amministrazione dello Stato che alla data di entrata in vigore della presente legge, prestino da almeno un anno la propria opera per le speciali esigenze dei Servizi delle informazioni e della proprietà letteraria, artistica e scientifica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e per quelle del Ministero del turismo e dello spettacolo possono, a domanda, essere assunte a contratto a termine rinnovabile ai sensi della legge 23 giugno 1961, n. 520, prescindendo dal limite di età richiesto per tale assunzione. La domanda di cui al precedente comma dovrà essere presentata entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

urn:nir:stato:legge:1965-12-20;1435#art-1