Art. 83 · LEGGE 13 dicembre 1965, n. 1366

Art. 83

LEGGE 13 dicembre 1965, n. 1366

In vigore dal 4 gen 1966
All'onere di lire 70.000.000 derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno, finanziario 1965 si provvede mediante riduzione, per uguale importo, dello stanziamento del capitolo n. 1446 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'anno stesso. Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con proprio decreto, alle occorrenti variazioni di bilancio. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addì 13 dicembre 1965 SARAGAT MORO - TAVIANI - ANDREOTTI - COLOMBO Visto, il Guardasigilli: REALI
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