Art. 81
LEGGE 13 dicembre 1965, n. 1366
In vigore dal 4 gen 1966
L'ufficiale in servizio permanente effettivo non idoneo all'avanzamento e l'ufficiale a disposizione possono chiedere il collocamento nell'ausiliaria con anticipo rispetto al limite di età o al periodo di permanenza nella posizione di "a disposizione" prevista dall'articolo 15-bis della legge 29 marzo 1956, n. 288; sono concesse in tale caso, in aggiunta al trattamento di quiescenza, le indennità, di cui agli della stessa legge.
Le disposizioni del precedente comma non si applicano nei riguardi dell'ufficiale in servizio permanente effettivo non idoneo per avere rinunciato ai corsi o agli esami prescritti ai fini dell'avanzamento o per aver presentato domanda di rinuncia all'avanzamento.
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