Art. 80 · LEGGE 13 dicembre 1965, n. 1366

Art. 80

LEGGE 13 dicembre 1965, n. 1366

In vigore dal 4 gen 1966
Possono essere destinati a prestare servizio presso il Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ufficiali di grado non superiore a colonnello o corrispondente in servizio permanente dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, quando occorra adibirli a particolari incarichi di natura tecnica. Il contingente di personale di cui al precedente comma non può superare le 10 unità. Al personale militare anzidetto spetta l'indennità di alloggio dovuta ai pari grado del Corpo.
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