Art. 79
LEGGE 13 dicembre 1965, n. 1366
In vigore dal 4 gen 1966
Il tenente generale più anziano di grado nel servizio permanente effettivo assume la qualifica di ispettore del Corpo.
Il tenente generale che lo segue per anzianità di grado nel servizio permanente effettivo o in mancanza il maggiore generale più anziano di grado nel servizio permanente esercita le funzioni di vice ispettore del Corpo e sostituisce l'ispettore in caso di assenza o impedimento.
La legge 28 ottobre 1959, n. 910, è abrogata.
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