Art. 78
LEGGE 13 dicembre 1965, n. 1366
In vigore dal 4 gen 1966
Gli organici degli ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza sono indicati nella colonna n. 4 della tabella n. 1, annessa alla presente legge.
Il posto dell'ufficiale maestro direttore della banda del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza è in aggiunta agli organici del ruolo ordinario.
Per l'avanzamento del maestro direttore di banda di cui al precedente comma restano ferme le speciali disposizioni di legge che disciplinano tale avanzamento.
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