Art. 75 · LEGGE 13 dicembre 1965, n. 1366

Art. 75

LEGGE 13 dicembre 1965, n. 1366

In vigore dal 4 gen 1966
Per i gradi ai quali, in conformità della tabella n. 1 annessa alla presente legge, le promozioni a scelta non vengono effettuate tutti gli anni, è computato ad ogni effetto il periodo di permanenza già trascorso nei gradi stessi anteriormente all'entrata in vigore della presente legge. Per i gradi di cui al comma precedente, il Ministro potrà formare all'atto dell'entrata in vigore della presente legge, le vacanze previste dall', nel caso in cui gli appartenenti ai gradi stessi abbiano già maturato il periodo massimo di permanenza. In deroga al sesto comma dell', nella prima applicazione della presente legge, gli ufficiali collocati in soprannumero agli organici ai sensi del secondo comma dell'articolo stesso, sono trasferiti nella posizione di "a disposizione" al termine di 4 anni, sempre che non siano stati già raggiunti dal limite di età per la cessazione dal servizio permanente.
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