Art. 72 · LEGGE 13 dicembre 1965, n. 1366

Art. 72

LEGGE 13 dicembre 1965, n. 1366

In vigore dal 4 gen 1966
L'ufficiale in servizio permanente effettivo del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza nei cui riguardi, alla data di entrata in vigore della presente legge, risulti sospesa la promozione a norma dell' della legge 29 marzo 1956, n. 288, è valutato in occasione della valutazione da effettuare per la formazione del quadro di avanzamento successivo alla data di entrata in vigore della presente legge. All'ufficiale si applicano le disposizioni della lettera a) del secondo comma dell' se appartenga a grado in cui l'avanzamento ha luogo ad anzianità, e le disposizioni di cui al secondo comma del precedente se appartenga a grado in cui l'avanzamento ha luogo a scelta.
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