Art. 69 · LEGGE 13 dicembre 1965, n. 1366

Art. 69

LEGGE 13 dicembre 1965, n. 1366

In vigore dal 4 gen 1966
Il servizio prestato dagli ufficiali del Corpo della guardie di pubblica sicurezza, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, negli incarichi validi per il compimento dei periodi minimi di commando prescritti ai fini dell'avanzamento dalla legge 29 marzo 1958, n. 288, è computato agli effetti del raggiungimento dei periodi minimi di comando prescritti dall'articolo 27.
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