Art. 62 · LEGGE 13 dicembre 1965, n. 1366

Art. 62

LEGGE 13 dicembre 1965, n. 1366

In vigore dal 4 gen 1966
Gli ufficiali iscritti in quadro di avanzamento sono promossi nel numero che il Ministro stabilisce in rapporto alla particolare situazione del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e delle esigenze di servizio. Se, dopo effettuate le promozioni nel numero suddetto, restino ancora ufficiali iscritti in quadro, la validità del quadro stesso è prorogata all'anno seguente. Gli ufficiali che non conseguono la promozione entro il secondo anno di validità del quadro di avanzamento sono nuovamente valutati in occasione della formazione di un successivo quadro di avanzamento.
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