Art. 58 · LEGGE 13 dicembre 1965, n. 1366

Art. 58

LEGGE 13 dicembre 1965, n. 1366

In vigore dal 4 gen 1966
L'avanzamento degli ufficiali in ausiliaria e della riserva ha luogo ad anzianità, non oltre il grado massimo previsto per il ruolo del servizio permanente effettivo da cui provengono. L'ufficiale in congedo può conseguire, in tale posizione, una sola promozione. L'avanzamento degli ufficiali in congedo non dà luogo a variazioni nel trattamento di quiescenza.
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