Art. 53 · LEGGE 13 dicembre 1965, n. 1366

Art. 53

LEGGE 13 dicembre 1965, n. 1366

In vigore dal 4 gen 1966
Per i sottotenenti che superino i corsi di applicazione viene determinato, con decreto del Ministro, il nuovo ordine di anzianità in base alla media fra il punto, ridotto in centesimi, riportato nella classifica finale dell'Accademia ed i punti, espressi in centesimi, attribuiti all'ufficiale al termine del primo e del secondo anno del corso di applicazione. I sottotenenti che superino il corso di applicazione nella sessione di riparazione sono iscritti in ruolo dopo i pari grado che hanno superato il corso nella prima sessione. I sottotenenti che, per motivi di servizio riconosciuti dal Ministro con propria determinazione o per motivi di salute dipendenti da causa di servizio, frequentino il corso di applicazione con ritardo, qualora lo superino, sono iscritti in ruolo al posto che ad essi sarebbe spettato se avessero superato il corso a loro turno. Al sottotenente che non superi il corso si applica il disposto del quarto comma dell'. Tuttavia, se il sottotenente sia stato dichiarato idoneo in attitudine militare, le autorità gerarchiche possono proporre al Ministro che egli sia conservato nella posizione di servizio permanente effettivo. Ove la proposta sia accolta, l'ufficiale è valutato per l'avanzamento dopo che abbia compiuto tre anni di permanenza nel grado, e, se idoneo, promosso con anzianità corrispondente alla data di compimento di detto periodo di permanenza. Al sottotenente giudicato non idoneo all'avanzamento si applicano le disposizioni del quarto comma dell'.
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