Art. 51
LEGGE 13 dicembre 1965, n. 1366
In vigore dal 4 gen 1966
L'avanzamento dei tenenti ha luogo ad anzianità.
Il tenente giudicato non idoneo all'avanzamento è nuovamente valutato in occasione della formazione del quadro ordinario di avanzamento, successivo al quadro, ordinario o suppletivo, per il quale fu per la prima volta valutato.
Se giudicato ancora non idoneo all'avanzamento, l'ufficiale cessa dal servizio permanente effettivo ed è collocato nella categoria del congedo che gli compete, in applicazione dell' della legge 29 marzo 1956, n. 288.
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