Art. 44 · LEGGE 13 dicembre 1965, n. 1366

Art. 44

LEGGE 13 dicembre 1965, n. 1366

In vigore dal 4 gen 1966
L'avanzamento per meriti eccezionali può aver luogo nei riguardi dell'ufficiale che nell'esercizio delle sue attribuzioni abbia compiuto operazioni di servizio di speciale importanza dando prova di eccezionale sagacia e capacità e abbia corso grave pericolo di vita per tutelare l'ordine e la sicurezza pubblica o per conseguire l'arresto di malfattori, dimostrando di possedere qualità intellettuali, di cultura e professionali tali da dare sicuro affidamento di adempiere in modo eminente alle funzioni del grado superiore. Per essere proposto per l'avanzamento per meriti eccezionali l'ufficiale deve essere compreso nella prima metà del ruolo del proprio grado, aver compiuto il prescritto periodo di comando o di attribuzioni specifiche e non aver già conseguito nel corso della carriera una promozione per meriti eccezionali. La proposta di avanzamento per meriti eccezionali 6 formulata dai superiori da cui l'ufficiale dipende. Sulla proposta decide il Ministro previo parere favorevole della Commissione di avanzamento, espresso ad unanimità di voti. L'ufficiale riconosciuto dal Ministro meritevole dell'avanzamento per meriti eccezionali è iscritto al primo posto nel quadro di avanzamento che sia formato dopo la data della decisione del Ministro. Se più ufficiali siano stati riconosciuti meritevoli dell'avanzamento per meriti eccezionali, essi sono iscritti in quadro, con precedenza sugli altri pari grado, in ordine di anzianità. Il decreto di promozione per meriti eccezionali ne reca la motivazione.
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